Giu 22, 2023 | News

RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO PER LE ASSOCIAZIONI – IN VIGORE AL 1 LUGLIO 2023

A partire dal 1° luglio 2023, una nuova riforma del lavoro sportivo sarà implementata, apportando innovazioni e cambiamenti significativi al settore. Si tratta di una riforma attesa da diversi anni, posto che per molto tempo il rapporto di lavoro sportivo è stato caratterizzato da grande incertezza. Questo articolo a cura dei nostri Kevin Di Ronza […]

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A partire dal 1° luglio 2023, una nuova riforma del lavoro sportivo sarà implementata, apportando innovazioni e cambiamenti significativi al settore. Si tratta di una riforma attesa da diversi anni, posto che per molto tempo il rapporto di lavoro sportivo è stato caratterizzato da grande incertezza.

Questo articolo a cura dei nostri Kevin Di Ronza e Claudia Nieto ha l’obiettivo di esplorare le principali e più salienti modifiche normative, in maniera che il lettore possa avere una visione di insieme chiara e sintetica.

Quali tipologie contrattuali dopo la riforma?

Tra le novità più importanti introdotte dalla riforma dello sport, vi è l’indicazione tassativa da parte del legislatore delle tipologie contrattuali utilizzabili al fine di inquadrare correttamente i rapporti di lavoro svolti nell’ambito dello sport.

Il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo potrà assumere forma:

  • subordinata
  • autonoma
  • collaborazione coordinata e continuativa(co.co.co.)

indipendentemente dal settore, professionistico o dilettantistico, in cui questo si svolge.

Si ricorda a tal proposito che il legislatore ha escluso la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale, ipotesi inizialmente prevista dal testo originario della riforma.

In particolare, la prestazione lavorativa dello sportivo nel settore dilettantistico si presume inquadrata nella forma della collaborazione coordinata e continuativa allorché ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

La medesima disciplina viene prevista per i collaboratori amministrativo-gestionali.

Sebbene non specificatamente indicato dal testo di legge, si ritiene, allo stato attuale, che il superamento del limite delle 18 ore settimanali, non determini un’automatica trasformazione del rapporto di lavoro nella forma subordinata, ma tale rapporto non potrà più godere di tale presunzione, invertendo l’onere della prova in capo al committente.

Quali effetti sull’inquadramento di custodi, manutentori e volontari?

Le prestazioni di custodia, pulizia e manutenzione saranno soggette, invece, alla disciplina generale dei rapporti di lavoro. In tali ipotesi, pertanto, l’unico inquadramento contrattuale applicabile sarà quello del lavoro subordinato posto che le attività in oggetto sono di natura caratterizzazione dalla subordinazione (secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello 189/2022).

La riforma dello sport, superando il concetto di amatore, introduce inoltre la figura del “volontario”, ossia colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito. Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Il legislatore precisa, inoltre, che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Nuove regole nella gestione del lavoratore sportivo

Con la riforma dello sport, vengono previsti diversi adempimenti nella gestione dei rapporti con i collaboratori sportivi.

In particolare:

  • l’obbligo di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive.

L’obbligo comunicativo si intende assolto mediante comunicazione al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Si tratta di un registro telematico in via di costituzione da parte del Ministero.

L’omessa comunicazione è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa generale. Tuttavia, ad oggi non vi è ancora contezza del funzionamento del predetto registro né della data in cui lo stesso sarà reso disponibile.

  • La società o associazione sportiva dilettantistica che si avvale delle prestazioni sportive in forma di collaborazione coordinata e continuativa dovrà tenere l’ordinario Libro Unico del Lavoro.

Tale adempimento potrà essere assolto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

  • Un’ulteriore rilevante novità prevista per i soli lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa concerne la comunicazione mensile da inoltrare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Uniemens). Per i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Trattamento fiscale e previdenziale del collaboratore sportivo

Viene eliminato ogni riferimento ai redditi diversi ex art. 67 TUIR

Ne segue che i compensi percepiti dagli sportivi dilettantistici, a partire dal 1° luglio 2023, saranno qualificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente con applicazione delle relative regole. In particolare, la riforma introduce tre differenti soglie:

  • Retribuzioni fino a 5.000 euro annui: esenzione totale sia dal punto di vista previdenziale che fiscale;
  • Retribuzioni oltre 5.000 euro e fino a 15.000 euro annui: applicazione delle sole ritenute contributive previdenziali sulla parte eccedente la soglia dei 5.000 euro;
  • Retribuzioni oltre 15.000 euro annui: applicazione sia delle ritenute contributive e previdenziali sia delle ritenute fiscali sulla parte eccedente le relative soglie di 5.000 euro e 15.000 euro.

A tal proposito si precisa che all’atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare apposita autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Dal punto di vista previdenziale, fino al 2028, la base imponibile è ridotta per legge del 50%
Le aliquote previdenziali sono ripartite secondo le regole ordinarie: 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del lavoratore.

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (assumerà il nome di Fondo pensione dei lavoratori sportivi) gestito dall’INPS.

I lavoratori sportivi autonomi o co.co.co hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale assicurata dalla iscrizione nella Gestione Separata INPS.

 

Cosa succede nel periodo transitorio?

Il legislatore è recentemente intervenuto per dettare una disciplina transitoria per l’anno 2023.
Questo si è reso necessario in quanto, allo stato attuale, vigono due differenti regimi fiscali nell’ambito del medesimo periodo di imposta: nel primo semestre 2023 i redditi degli sportivi sono considerati esenti ex art. 67 TUIR sino a 10.000 euro annui, mentre nel secondo semestre 2023, con l’entrata in vigore della riforma dello sport, i medesimi redditi saranno riconducibili a collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e pertanto fiscalmente assimilati a quelli da lavoro dipendente, con esenzione fiscale sino a 15.000 euro annui.

Al fine di evitare un cumulo di esenzione nell’anno 2023 di 25.000 euro (10.000 euro più 15.000 euro), il legislatore ha precisato che la soglia annua di esenzione fiscale di detti redditi per il 2023 è di 15.000 euro, a prescindere dalla circostanza che i redditi stessi siano maturati in regime ordinario (ex art. 67 TUIR) o in regime riformato (co.co.co).

Ad esempio:

  • Lavoratore sportivo che percepisce 10.000 euro nel primo semestre 2023 potrà percepire ulteriori 5.000 euro fiscalmente esenti nel secondo semestre 2023;
  • Lavoratore sportivo che nel primo semestre 2023 percepisce redditi diversi per 5.000 euro, nel secondo semestre 2023 ne potrà percepire ulteriori 10.000 euro in esenzione fiscale;
  • Lavoratore sportivo che nel primo semestre 2023 percepisce redditi diversi oltre i 10.000 euro, con applicazione delle trattenute fiscali sull’eccedenza, potrà comunque fruire nel secondo semestre 2023 di una ulteriore quota non imponibile di 5.000 euro.